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Legge 01/08/2002 n. 166

3) al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole: ", che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonchè beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del Decreto- Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario";

4) al comma 2-bis, le parole: "La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato";

5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: "2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economicofinanziaria della gestione dell'opera. 2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto";

6) al comma 4, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il caso di cui al comma 5,"; e le parole: "numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1), 2) e 4)";

7) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i con-

m) all'articolo 20:

1) al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base di gara un progetto" sono inserite le seguenti: "almeno di livello";

2) al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro"

n) all'articolo 21:

1) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti: "al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"; è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonchè indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio";

2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore";

3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumen do quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati"

o) all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari"

p) all'articolo 24:

1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: "0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro";

2) al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore a 300.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU" è sostituita dalla seguente: "euro";

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente Legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente Legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.";

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

q) all'articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente."

r) all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare"

s) all'articolo 29:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "superiore a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"; alla lettera b), alla parola: "superiore", sono premesse le parole: "pari o" e la parola: "ECU" è sostituita dalla seguente: "euro"; alla lettera c) la parola: "ECU" è sostituita dalla seguente: "euro";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione"

t) all'articolo 30:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso"; al terzo periodo, dopo le parole: "La mancata costituzione della garanzia" sono inserite le seguenti: "di cui al primo periodo";

2) il comma 6 è sostituito dai seguenti: "6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati proget- Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento

 

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